TECNOVIA, nell’ambito della definizione del Quadro di Riferimento Programmatico degli Studi di Impatto Ambientale di progetti di impianti di produzione di energia da FER, si è trovata spesso a dover affrontare questioni riguardanti la destinazione d’uso del suolo prevista dalla pianificazione e l’ammissibilità di questi impianti in terrenti a destinazione d’uso agricola.
Il legislatore ha definito di PUBBLICA UTILITA’ la realizzazione di IMPIANTI FER ed ha introdotto quindi una procedura semplificata (AUTORIZZAZIONE UNICA) per la sua autorizzazione comprendendo anche l’acquisizione contemporanea della variante urbanistica nel caso in cui non ci sia la conformità.
All’atto della definizione dell’iter burocratico da seguire per l’autorizzazione dell’impianto fotovoltaico, la domanda che molto spesso viene posta, è la seguente: E’ NECESSARIA O MENO LA VARIANTE?
Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono quelli della lett. c) del comma 1 dell’articolo 2 del D. Lgs. 387/2003 (fotovoltaici, eolici, …).
La normativa base di riferimento è la seguente:
Sono presenti, inoltre, gli atti pianificatori regionali che individuano i siti non idonei e la limitazione alle realizzazioni degli Impianti.
La prima questione da affrontare è quindi la LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI che deve essere verificata rispetto agli atti pianificatori, ambientali, paesaggistici, urbanistici.
Mentre le norme sul paesaggio e l’ambiente vanno assolutamente rispettate, l’urbanistica è in qualche misura derogabile.
Al fine di accelerare e semplificare la realizzazione degli impianti di FER è stato emanato l’art 12 del D. Lgs. 387/2003 con il quale si è cercato di concentrate in una specifica conferenza dei servizi, i pareri e atti autorizzativi di tutti i soggetti aventi competenza a vario titolo: l’iter si conclude con una AU (autorizzazione unica).
Il D. Lgs. n. 28/2011, all’art. 4, ha individuato alcuni impianti valutati di minimo impatto e li ha regolamentati come EDILIZIA LIBERA e come tali implicitamente conformi alla pianificazione urbanistica, (artt. 6-bis e 7) e altri li ha sottoposti a PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA sottraendoli all’Autorizzazione Unica (SCIA) per la quale comunque è richiesta la conformità urbanistico-edilizia.
Il D. Lgs. 387/2003 stabilisce che per i rimanenti Impianti, valutati di maggiore impatto, soggetti ad autorizzazione unica (art 3 D. Lgs. 387/2003) – OVE NON SUSSITA LA CONFORMITA’ URBANISTICA – questi possano acquisirla in variante, in sede di Autorizzazione Unica (conferenza di servizi).
Nelle linee guida del DM. 10.09.2010 viene stabilita la documentazione minima da allegare alla richiesta di autorizzazione unica, tra cui viene elencato il certificato di destinazione urbanistica (p.to 13.1 lett. g); viene altresì specificato che il permesso di costruire confluisce nell’autorizzazione unica (p.to 7 dell’Allegato I).
L’art. 6, comma 9-bis del D. Lgs. 28/2011 (attuato solo nel 2021 col D.L. n. 77) sottrae all’autorizzazione unica gli impianti fino a 10 MW, sottoponendoli alla sola procedura semplificata, in caso che già sussista la conformità urbanistica. Da specificare tuttavia che la conformità urbanistica sussiste solo se gli impianti saranno localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale.
In questi casi, dunque, la conformità urbanistica sussiste per legge.
E del resto, ben interpretando l’articolo 23-ter del DPR 380/01, che definisce le destinazioni d’uso e quando esse assumano rilevanza urbanistica, gli impianti di produzione di energia da FER risultano logicamente coerenti con la destinazione produttiva (lett. b del citato art. 23-for).
Il D. Lgs 387/2003 al comma 7 dell’articolo 12 stabilisce che gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) e c) (gli impianti fotovoltaici appartengono alla lettera c)) POSSONO ESSERE UBICATI ANCHE IN ZONE ZONE CLASSIFICATE AGRICOLE DAI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI.
Le Regioni hanno poi facoltà di delimitare le zone agricole in cui non consentire la realizzazione di impianti FER (punto 17 e All. 3 delle linee guida) – zone non idonee -, ma al di fuori delle aree dichiarate non idonee dalla Regione, la possibilità prevista dal comma 7, è praticabile.
Con successivo DM 19.02.2007, all’articolo 5, comma 9 (procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti) viene stabilito poi, che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici (come previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003) senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti su cui verranno realizzati gli impianti.
Quindi, allo stato, gli impianti fotovoltaici sono compatibili per legge in zona classificata agricola.
Anche se discutibile sotto il profilo della pianificazione territoriale (a prima vista sembrerebbe incongruente che l’installazione di un impianto FTV non comporti il cambio di destinazione d’uso da rurale – come previsto dalla lettera d) articolo 23 DPR 380/01) a qualcos’altro, ma quanto riportato del DM è però esplicito e tassativo.
Da una lettura forse superficiale del DM 19.02.2007, sembrerebbe poi che la disposizione valga solo per gli impianti fotovoltaici, ma poi, nel successive DM 10.09.2010, contenente le linee guida per l’autorizzazione degli impianti FER (quindi tutti), al punto 15.3 dell’Allegato, riportante i “Contenuti essenziali dell’autorizzazione unica” dopo aver richiamato che “ove occorra, l’autorizzazione unica, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico” (come già riporta il D. Lgs. 387/2003), aggiunge che “gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso, l’autorizzazione unica non dispone la variante allo strumento urbanistico”.
Questo estende di fatto l’ammissibilità in zona Agricola, in assenza di variante urbanistica, a tutti gli impianti di produzione da FER ricompresi nei termini di legge.
Se tuttavia approfondiamo meglio il concetto, la realizzazione di un impianto di produzione di energia da FER è inquadrabile come USO e non come DESTINAZIONE D’USO e si tratta di COMPATIBILITA’ e non di CONFORMITA‘.
L’AREA NON DIVENTA EDIFICABILE nel senso urbanistico del termine. Non si tratta di una variante di zonizzazione, cioè di una variante di destinazione d’uso.
Non si tratta quindi di una vera e propria CONFORMITA’ URBANISTICA, ma di una COMPATIBILITA’: detto in altri termini realizzare Impianti di produzione di energia da FER su terreni agricoli non è conforme, ma può essere considerato un uso collaterale a quello prevalente, che non viene espressamente impedito per legge.
La conformità, infatti, comporterebbe l’aderenza a parametri certi e precostituiti stabiliti per legge, mentre in questo caso si parla solo di compatibilità.
SI CONSENTE QUINDI UN USO DIVERSO NON RIENTRANTE NELLA DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE
Nelle Norme di Attuazione, molto spesso, vengono precisati gli usi ritenuti compatibili; qui è la legge che interviene ed ammette questo tipo d’uso; tale ammissione si giustifica solo per il fatto che gli impianti di produzione di energia da FER sono stati dichiarati di pubblica utilità (con l’art. 12, co. 1, del D. Lgs. 387/2003).
L’autorizzazione unica per l’installazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia da FER è, come è noto, a termine, con il vincolo di ripristino dello stato presente prima della realizzazione dell’impianto, al cessare dell’esercizio.
Resta pertanto salva la destinazione d’uso originaria e si afferma che l’installazione dell’impianto è un USO TEMPORANEO DIVERSO.
Quindi durante l’esercizio dell’impianto, l’area non perde la sua destinazione d’uso agricola; la riprenderà “completamente” a cessazione e smantellamento dell’impianto; la DESTINAZIONE D’USO rimane sempre quella AGRICOLA anche durante il periodo d’uso diverso.
Come è noto, peraltro, la pianificazione urbanistica non prevede destinazioni d’uso a termine; una volta attribuita, questa resta tale a tempo indeterminato, fino a nuova variante urbanistica.
Negli Studi di Impatto Ambientale l’ANALISI DELLE ALTERNATIVE è un aspetto rilevante ai fini della valutazione e, soprattutto in relazione agli IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE come fotovoltaici ed eolici, sta assumendo sempre più un ruolo discriminante nei processi autorizzativi.
Le Linee Guida per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE), stabiliscono i contenuti di tale trattazione, non sempre facili da redigere e spesso non affrontati in SIA e SPA o trattati superficialmente.
La Tecnovia, grazie all’esperienza maturata in oltre 30 anni e con più di 100 tra SPA, SIA e VINCA relative a grandi opere, ha messo a punto una reportistica dedicata esclusivamente all’Analisi delle alternative che prende in esame le seguenti tre tipologie:
Nei progetti relativi alle Rinnovabili l’Analisi delle Alternative viene effettuata sia per individuare le possibili e ragionevoli soluzioni implementabili che per confrontare i potenziali impatti con quelli determinati dall’intervento.
Negli Studi di Impatto Ambientale il capitolo “Analisi delle Alternative” viene redatto ponendo particolare attenzione al minor impatto ambientale dovuto alle MANCATE EMISSIONI CO2 legate al ciclo di vita dell’impianto, con stime quantitative della CO2 equivalente non immessa in atmosfera. Per esempio, con un impianto fotovoltaico che produce 36.571 MWh all’anno di elettricità, il risparmio di CO2 equivalente immessa in atmosfera è pari a circa 15.470 Mg all’anno (con fattore di emissione pari a 423 g CO2/kWh). In tal caso, la quota stimata di emissioni di CO2 evitate sull’intero ciclo di vita dell’impianto di 30 anni è di circa 464.086 Mg.
Tali VALUTAZIONI QUANTITATIVE consentono di porre a confronto più alternative, orientando al meglio la scelta verso la produzione di Rinnovabili. Per le Alternative di localizzazione, la Tecnovia utilizza il software LandFOV della controllata startup innovativa e-Kora (www.e-kora.it) per lo studio puntuale, rapido e preciso dei diversi scenari alternativi, effettuando anche analisi spaziali e quantitative sull’effetto cumulo degli impianti
Arch. Donatella Meucci – Dott. For. Fabio Palmeri – Dott. Amb. Chiara Zanoni
Per lo Studio di Impatto Ambientale di un impianto fotovoltaico (43 MW) ci si è avvalsi dei principi e delle metodologie di BINOMIA(ecologia) DEL PAESAGGIO per valutare il deficit di trasformazione delle aree interessate dall’intervento e per individuare le MISURE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO con interventi a verde e di Ingegneria Naturalistica.
Il metodo applicato è il seguente:
Il grafo definisce il sistema ambientale come combinazione di unità paesistiche differenti per struttura e funzioni, caratterizzate da gradi diversi di connessione e correlate da scambi di energia, con processi evolutivi più o meno veloci. Gli ambiti così individuati sono rappresentati nel “Grafo della Connettività della Rete” come nodi (punti vertici), e sono collegati tra loro con i legami rappresentati dai flussi in una serie di regole che indica quale legame collega quale coppia di nodi (Fabbri 2003).
Il grafo ante operam descrive le connessioni in assenza dell’impianto fotovoltaico
Gli impianti fotovoltaici, per le loro caratteristiche di costruzione, limitano le connessioni e i flussi di energia e materia del 50%.
Il grafo post-operam, in cui è inserito l’impianto fotovoltaico, fornisce indicazioni puntuali per un modello d’intervento di tipo ecologicamente sostenibile in quanto:
Sono state individuate, quindi, aree disponibili per il progetto di riequilibrio ecologico con caratteristiche funzionali atte alla completa sostenibilità ambientale:
La realizzazione dell’impianto fa registrare un deficit di Biopotenzialità Territoriale tra ante operam e post operam del 33,10%; grazie al progetto di riequilibrio ecologico, attraverso l’utilizzo e il potenziamento delle Macchie di sorgente energetica e dei Corridoi di connessione, si rileva l’aumento di alcuni indici significativi:
Metastabilità: Il valore calcolato di Metastabilità passa da 1,62 a 1,70 e quindi si ha un miglioramento della Biopotenzialità media della Rete.
Valore dei flussi di sostentamento energetico del sistema ambientale: Il valore medio aumenta permettendo un miglioramento dello spostamento di nutrienti e dell’energia di sostentamento della rete
Eterogeneità degli elementi del paesaggio: Questo valore, che è molto significativo, manifesta un aumento, in quanto con l’introduzione di nuovi elementi del paesaggio, si avranno aumenti delle specie animali e, quindi, un aumento della biodiversità dell’intera rete analizzata.
Il progetto si pone come obiettivo principale quello di realizzare un intervento a verde che si integri con il paesaggio naturale presente, che porti a ridurre le interferenze delle opere sulle condizioni ambientali attuali; si tratta non solo di una semplice riqualificazione estetico-percettiva, ma anche di aumentare la funzionalità strutturale ed ecologica del sistema della rete ecologica nell’obiettivo del riequilibrio ecologico.
Nel caso studio, tenuto conto anche delle indicazioni delle linee guida per il riequilibrio ecologico si sono individuati i seguenti interventi:
Il lavoro è stato affrontato tramite l’analisi e la valutazione delle caratteristiche del paesaggio e dell’ambiente naturale, basata sullo studio degli aspetti naturali presenti in loco e delle potenzialità proprie del sistema.
Questo approccio ha permesso di ottenere informazioni di tipo predittivo e di formulare dei possibili scenari proprio sulla base della reale vocazione del territorio.
Realizzato il progetto di riequilibrio ecologico con macchie di sorgente energetica e corridoi di connessione nelle aree individuate, si registrerà un miglioramento della biodiversità ecologica.
Concludendo si può affermare che: