• +39 0471 282.823
  • info@tecnovia.it

Autorizzazione unica e conformità urbanistica per impianti di produzione di energia da FER

Autorizzazione unica e conformità urbanistica per impianti di produzione di energia da FER

TECNOVIA, nell’ambito della definizione del Quadro di Riferimento Programmatico degli Studi di Impatto Ambientale di progetti di impianti di produzione di energia da FER, si è trovata spesso a dover affrontare questioni riguardanti la destinazione d’uso del suolo prevista dalla pianificazione e l’ammissibilità di questi impianti in terrenti a destinazione d’uso agricola.

Il legislatore ha definito di PUBBLICA UTILITA’ la realizzazione di IMPIANTI FER ed ha introdotto quindi una procedura semplificata (AUTORIZZAZIONE UNICA) per la sua autorizzazione comprendendo anche l’acquisizione contemporanea della variante urbanistica nel caso in cui non ci sia la conformità.

All’atto della definizione dell’iter burocratico da seguire per l’autorizzazione dell’impianto fotovoltaico, la domanda che molto spesso viene posta, è la seguente: E’ NECESSARIA O MENO LA VARIANTE?

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono quelli della lett. c) del comma 1 dell’articolo 2 del D. Lgs. 387/2003 (fotovoltaici, eolici, …).

La normativa base di riferimento è la seguente:

  • decreto legislativo n.387 e il 29 dicembre 2003;
  • decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
  • decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (relativo ai soli impianti fotovoltaici);
  • decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante le linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Sono presenti, inoltre, gli atti pianificatori regionali che individuano i siti non idonei e la limitazione alle realizzazioni degli Impianti.

La prima questione da affrontare è quindi la LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI che deve essere verificata rispetto agli atti pianificatori, ambientali, paesaggistici, urbanistici.

Mentre le norme sul paesaggio e l’ambiente vanno assolutamente rispettate, l’urbanistica è in qualche misura derogabile.

Al fine di accelerare e semplificare la realizzazione degli impianti di FER è stato emanato l’art 12 del D. Lgs. 387/2003 con il quale si è cercato di concentrate in una specifica conferenza dei servizi, i pareri e atti autorizzativi di tutti i soggetti aventi competenza a vario titolo: l’iter si conclude con una AU (autorizzazione unica).

Il D. Lgs. n. 28/2011, all’art. 4, ha individuato alcuni impianti valutati di minimo impatto e li ha regolamentati come EDILIZIA LIBERA e come tali implicitamente conformi alla pianificazione urbanistica, (artt. 6-bis e 7) e altri li ha sottoposti a PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA sottraendoli all’Autorizzazione Unica (SCIA) per la quale comunque è richiesta la conformità urbanistico-edilizia.

Il D. Lgs. 387/2003 stabilisce che per i rimanenti Impianti, valutati di maggiore impatto, soggetti ad autorizzazione unica (art 3 D. Lgs. 387/2003) – OVE NON SUSSITA LA CONFORMITA’ URBANISTICA – questi possano acquisirla in variante, in sede di Autorizzazione Unica (conferenza di servizi).

Nelle linee guida del DM. 10.09.2010 viene stabilita la documentazione minima da allegare alla richiesta di autorizzazione unica, tra cui viene elencato il certificato di destinazione urbanistica (p.to 13.1 lett. g); viene altresì specificato che il permesso di costruire confluisce nell’autorizzazione unica (p.to 7 dell’Allegato I).

L’art. 6, comma 9-bis del D. Lgs. 28/2011 (attuato solo nel 2021 col D.L. n. 77) sottrae all’autorizzazione unica gli impianti fino a 10 MW, sottoponendoli alla sola procedura semplificata, in caso che già sussista la conformità urbanistica. Da specificare tuttavia che la conformità urbanistica sussiste solo se gli impianti saranno localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale.

In questi casi, dunque, la conformità urbanistica sussiste per legge.

E del resto, ben interpretando l’articolo 23-ter del DPR 380/01, che definisce le destinazioni d’uso e quando esse assumano rilevanza urbanistica, gli impianti di produzione di energia da FER risultano logicamente coerenti con la destinazione produttiva (lett. b del citato art. 23-for).

Il D. Lgs 387/2003 al comma 7 dell’articolo 12 stabilisce che gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) e c) (gli impianti fotovoltaici appartengono alla lettera c)) POSSONO ESSERE UBICATI ANCHE IN ZONE ZONE CLASSIFICATE AGRICOLE DAI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI.

Le Regioni hanno poi facoltà di delimitare le zone agricole in cui non consentire la realizzazione di impianti FER (punto 17 e All. 3 delle linee guida) – zone non idonee -, ma al di fuori delle aree dichiarate non idonee dalla Regione, la possibilità prevista dal comma 7, è praticabile.

Con successivo DM 19.02.2007, all’articolo 5, comma 9 (procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti) viene stabilito poi, che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici (come previsto dall’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003) senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti su cui verranno realizzati gli impianti.

Quindi, allo stato, gli impianti fotovoltaici sono compatibili per legge in zona classificata agricola.

Anche se discutibile sotto il profilo della pianificazione territoriale (a prima vista sembrerebbe incongruente che l’installazione di un impianto FTV non comporti il cambio di destinazione d’uso da rurale – come previsto dalla lettera d) articolo 23 DPR 380/01) a qualcos’altro, ma quanto riportato del DM è però esplicito e tassativo.

Da una lettura forse superficiale del DM 19.02.2007, sembrerebbe poi che la disposizione valga solo per gli impianti fotovoltaici, ma poi, nel successive DM 10.09.2010, contenente le linee guida per l’autorizzazione degli impianti FER  (quindi tutti), al punto 15.3 dell’Allegato, riportante i “Contenuti essenziali dell’autorizzazione unica” dopo aver richiamato che “ove occorra, l’autorizzazione unica, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico” (come già riporta il D. Lgs. 387/2003), aggiunge che “gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso, l’autorizzazione unica non dispone la variante allo strumento urbanistico”.

Questo estende di fatto l’ammissibilità in zona Agricola, in assenza di variante urbanistica, a tutti gli impianti di produzione da FER ricompresi nei termini di legge.

Se tuttavia approfondiamo meglio il concetto, la realizzazione di un impianto di produzione di energia da FER è inquadrabile come USO e non come DESTINAZIONE D’USO e si tratta di COMPATIBILITA’ e non di CONFORMITA.

L’AREA NON DIVENTA EDIFICABILE nel senso urbanistico del termine.  Non si tratta di una variante di zonizzazione, cioè di una variante di destinazione d’uso.

Non si tratta quindi di una vera e propria CONFORMITA’ URBANISTICA, ma di una COMPATIBILITA’: detto in altri termini realizzare Impianti di produzione di energia da FER su terreni agricoli non è conforme, ma può essere considerato un uso collaterale a quello prevalente, che non viene espressamente impedito per legge.

La conformità, infatti, comporterebbe l’aderenza a parametri certi e precostituiti stabiliti per legge, mentre in questo caso si parla solo di compatibilità.

SI CONSENTE QUINDI UN USO DIVERSO NON RIENTRANTE NELLA DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE

Nelle Norme di Attuazione, molto spesso, vengono precisati gli usi ritenuti compatibili; qui è la legge che interviene ed ammette questo tipo d’uso; tale ammissione si giustifica solo per il fatto che gli impianti di produzione di energia da FER sono stati dichiarati di pubblica utilità (con l’art. 12, co. 1, del D. Lgs. 387/2003).

L’autorizzazione unica per l’installazione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia da FER è, come è noto, a termine, con il vincolo di ripristino dello stato presente prima della realizzazione dell’impianto, al cessare dell’esercizio.

Resta pertanto salva la destinazione d’uso originaria e si afferma che l’installazione dell’impianto è un USO TEMPORANEO DIVERSO.

Quindi durante l’esercizio dell’impianto, l’area non perde la sua destinazione d’uso agricola; la riprenderà “completamente” a cessazione e smantellamento dell’impianto; la DESTINAZIONE D’USO rimane sempre quella AGRICOLA anche durante il periodo d’uso diverso.

Come è noto, peraltro, la pianificazione urbanistica non prevede destinazioni d’uso a termine; una volta attribuita, questa resta tale a tempo indeterminato, fino a nuova variante urbanistica.

Tecnovia